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Graduatorie d’Istituto ATA 2014/16
(collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico………)
Riattivata la funzione “on line” per la scelta delle scuole. Scadenza domande 15 novembre ore 14.00
In sintesi
Le domande sono state prodotte, in modalità cartacea, entro l’ 8 ottobre 2014.
L’allegato D3 di scelta delle istituzioni scolastiche (massimo 30) dovrà essere trasmesso tramite Istanze on-line (sistema POLIS) entro e non oltre le ore 14 del 15 novembre p.v.
L’istanza è unica per tutti i profili per i quali si vuole presentare domanda (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico).
La scelta delle scuole avviene accedendo da Istanze on line con le credenziali (username e password) ricevute durante la registrazione.
Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima provincia (una sola provincia) per tutti i profili professionali per cui ha titolo.
Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può includere o meno l'istituzione scolastica alla quale sia stato inviato il modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).
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Il TAR non decide sul merito, ma sulla forma….ancora una volta confermato dal TAR Lazio, sede di Latina l’orientamento espresso in precedenza da altri TAR …in materia di “bocciature”
La sentenza TAR Lazio sez. Latina n. 750/2014
· La motivazione della bocciatura
“l’alunna ha evidenziato nel corso dell’intero anno scolastico scarso impegno ed interesse, nonché una totale mancanza di costanza nello studio. Le evidenti e diffuse lacune di base, peraltro mai colmate, e l’utilizzo di un metodo di lavoro poco autonomo e proficuo non le hanno permesso di far registrare neppure un minimo miglioramento rispetto alla già deficitaria situazione di partenza. Pertanto non si considerano acquisiti nemmeno i saperi essenziali e non si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline. Le gravi lacune di ordine conoscitivo, nonché metodologico, riscontrate sono tali da non poter garantire un proficuo percorso per il successivo anno scolastico”;
· La motivazione con cui il ricorso è stato respinto dal TAR
" la pretesa di sostituire alla valutazione operata dalla P.A., concretizzatasi nel giudizio di non ammissione per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella quasi totalità delle materie, un giudizio diverso, comportante la sospensione, anziché la non ammissione, appare non soltanto priva di fondamento, ma, ancor prima, inammissibile perché tale da sconfinare nelle valutazioni di merito rimesse all'apprezzamento esclusivo della P.A. stessa.
Si rammenta, sul punto, l'orientamento della recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 2360), secondo cui i giudizi espressi dai docenti, di non promozione alla classe successiva, sono caratterizzati dalla discrezionalità tecnica, costituendo il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni espressione di una valutazione rimessa dalla legge al collegio dei docenti,
Perciò, al giudice della legittimità spetta esclusivamente verificare se:
- “il procedimento, a conclusione del quale detto giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, o ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”
- siano state fornite alla famiglia informazioni trasparenti e tempestive
Verificata la sussistenza dei due parametri sopra evidenziati, il Giudice non accoglie il ricorso e conferma il giudizio del Consiglio di Classe.
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Aggiornamento graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16
(collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico………)
Le domande potranno essere prodotte, in modalità cartacea, entro l’ 8 ottobre 2014.
N.B.: gli allegati sotto riportati sono stati emanati in sostituzione dei precedenti che presentavano ciascuno un "refuso" del triennio precedente, l'allegato D1 a pag. 2 sez. F,l'allegato D2 a pagina 2 sez. B.
Gli allegati sotto riportati con la dizione (new) sono esatti e immediatamente utilizzabili
In attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.
Il D.M. n. 717 del 5 settembre 2014, trasmesso con nota prot. n. 8921 dell’8 settembre 2014 insieme a tutti gli allegati necessari, ha disposto che per l’inclusione o la conferma nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale Ata, per le supplenze temporanee per il triennio 2014/15, 2015/16 -2016/17, la domanda dovrà essere presentata, in modalità cartacea,
L'’istanza è unica per tutti i profili per i quali si vuole presentare domanda (assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico).
La presentazione dell’' ALLEGATO D1 (new) riguarda coloro che:
· vogliono iscriversi per la prima volta
· coloro che erano già iscritti, ma hanno nuovi titoli/servizi da dichiarare
· chiedono l'inserimento in altri profili.
Devono, invece, presentare l’'ALLEGATO D2 (new)coloro che erano già inseriti nelle graduatorie del 2011 e devono soltanto confermare l'iscrizione e il relativo punteggio
l’'allegato D3 di scelta delle istituzioni scolastiche (massimo 30) dovrà essere trasmesso tramite Istanze on-line
Titoli e requisiti di accesso (lo schema è tratto da www.tecnicadellascuola.it)
Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto o eventuali altri requisiti, come da tabella seguente:
* Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297 del 1994 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. n. 75 del 2001 e D.M. n. 35 del 2004 corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
** Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
La richiesta di depennamento (allegato D4)
L’aspirante già inserito nelle suddette graduatorie, qualora voglia cambiare la provincia, deve presentare sempre entro l’8 ottobre 2014 domanda di depennamento dalle graduatorie permanenti (24 mesi) e/o elenchi provinciali e, contestualmente, deve presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia.
La richiesta di depennamento dalle graduatorie di una provincia permette l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
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Graduatorie ad esaurimento .. il 18 luglio scade il termine per dichiarare “ on line”:
· titolo alla riserva dei posti come categorie protette
· sciogliere riserva per conseguimento titolo di abilitazione
· inclusione elenchi sostegno a seguito conseguimento specializzazione
·
Con D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 sono stati disposti i termini e le modalità per l’aggiornamento delle posizioni degli aspiranti già inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/16.
· Si segnale che le funzioni POLIS per l’inserimento delle domande sono aperte sino alle ore 14:00 del 18 luglio 2014.
Documenti | Descrizione |
DM 486 del 20 giugno 2014 | |
Scioglimento delle riserve | |
Riserve | |
Sostegno |
N.B: solamente “on line”
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DM 375 del 6 giugno 2014 Graduatorie d’istituto (cartacea)… il 31 luglio scade il termine per sciogliere la riserva nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’Istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione o il sostegno attraverso:
a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sia vecchio sia nuovo ordinamento;
b) percorsi abilitanti speciali (PAS), di cui all’articolo 15, comma1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010;
c) corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
Chi consegue l'abilitazione entro il 31 luglio 2014 dovrà comunicare alla scuola capofila (ossia quella alla quale entro il 23 giugno si consegnano le domande) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione (sarà sufficiente una dichiarazione).
Sciogliendo la riserva si comparirà a pieno titolo nella II fascia e si verrà cancellati dalla III per la corrispondente classe di concorso.
Se non si consegue l'abilitazione entro il 31 luglio invece decade la domanda per la II fascia e rimane valida quella per la III fascia, se presentata.
E' inoltre garantito il diritto di precedenza assoluta nella III fascia, una volta acquisita l'abilitazione
Spazio scuole per graduatorie d’istituto
Cosa accade se l'aspirante già iscritto nel 2011, oltre all’obbligatoria dichiarazione del titolo di accesso, ne richiede – di fatto - la valutazione compilando l’apposito spazio a pag. 9?
Nel 2009 e anche nel 2011 il Ministero ha ritenuto tale errore "scusabile" a causa della complessità della procedura.
La nota Prot. n. AOODGPER 10136/2009 affermava infatti
"Qualora l’aspirante già iscritto in graduatoria di III fascia per il precedente biennio scolastico, abbia nel Mod A2 o nel Mod A2 bis, (pag. 7) sez valutazione titoli culturali ai sensi……, ERRONEAMENTE DICHIARATO ANCHE LA VOTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO, SI PRECISA CHE DETTA DICHIARAZIONE, NON DOVUTA, è CONSIDERATA ERRORE SCUSABILE in relazione alla complessità della procedura. La dichiarazione in questione, peraltro, è agevolmente verificabile da parte della competente istituzione scolastica e valorizzata solo in caso di nuova inclusione."
British Institute per le certificazioni rilasciate entro il 12 luglio 2012 ( v. nota AOODGPER n. 206 del 11/01/2013)
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Graduatorie di istituto docenti
Emanato il D.M. - Le domande entro il 23 giugno
Il MIUR ha emanato, in data 22 maggio, il D.M. 353/2014 relativo al rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto sostituiscono quelle precedenti
Le domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto vanno presentate in formato cartaceo entro il 23 giugno; il modello B, per la scelta delle istituzioni scolastiche, sarà presentato esclusivamente con modalità web entro un termine che sarà fissato successivamente.
Permangono tutte le perplessità che già da tempo tutte le OO.SS. avevano manifestato rispetto alle nuove tabelle delle graduatorie di circolo e d’istituto, in quanto tali da stravolgere quelle in vigore, strutturate sulla base del Regolamento supplenze docenti.
Aggiornamento delle graduatorie permanenti personale docente ed educativo
La Tecnica della Scuola (Decreto GAE: Chi deve presentare la domanda?)
Servizi e titoli da aggiornare a partire dal 1 giugno 2011 (per docenti di prima, seconda e terza fascia di graduatoria permanente). Per l’anno 2010/11 il servizio potrà essere aggiornato solamente nel caso in cui non si sia già proceduto a valutazione dell’anno scolastico INTERO.
Servizi e titoli da aggiornare a partire dal 10 luglio 2012 (per docenti di quarta fascia: quelli che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ;
b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria)
N.B.: La mancata presentazione della domanda comporta il depennamento definitivo.
Sarà necessario che tutti coloro che sono ABILITATI ma non hanno presentato istanza nel precedente aggiornamento e sono quindi presenti solamente in seconda fascia d’Istituto accedano presso i ns. Uffici per attuare la difesa dei propri legittimi interessi di accesso al Ruolo.
Analogo invito è formulato per gli ABILITATI TFA/PAS/CONCORSO per ottenere l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’accesso al ruolo.
Nonostante - infatti - le graduatorie siano “ad esaurimento” e provinciali è prevista ancora una volta la possibilità di cambiare provincia con inserimento “a pettine”, segno certo che invece tali graduatorie “ad esaurimento” non sono se non per gli aspiranti ingiustamente esclusi dalla ambita “stabilizzazione”.
Confermate le tabelle di valutazione dei titoli
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella 12 febbraio 2002 n. 11 (all.1) ,
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27/2007 (all.2) , tabella strumento musicale (all.3)
Rideterminazione punteggio
E' possibile sostituire il titolo di accesso, chiedendo la valutazione di uno più favorevole in termini di punteggio, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.)o il diploma COBASLID.
Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di accesso l’ abilitazione conseguita in uno dei paesi dell’Unione Europea, formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza, possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) il possesso di un titolo accademico;
2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;
3) composizione teorica e pratica della formazione;
4) frequenza obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del servizio d’insegnamento.
Resta inteso che l’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3 lett. c) della Tabella.
Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.
Servizio Salvaprecari
Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. n.1 – sez. E0).
Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.
E’ altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell’art. 5 comma 4bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.
Servizio militare
Il decreto conferma le disposizioni già presenti nei precedenti provvedimenti " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina." --------------------------------------
Gli aspiranti in possesso di abilitazione, ma non più presenti in graduatoria permanente per mancato rinnovo, dovranno prendere immediati contatti con la ns. sede. Solamente in occasione del rinnovo delle graduatorie permanenti potranno produrre ricorso per ottenere il ripristino del proprio diritto ad essere presenti nelle graduatorie per l’accesso al ruolo.
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Nei prossimi giorni sarà disponibile la procedura “on line” di accesso all’aggiornamento delle graduatorie permanenti. Sarà pertanto possibile valutare ipotesi di adozione delle misure necessarie all’inclusione dei NUOVI ABILITATI nelle graduatorie ad esaurimento
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro..
..un rimedio normativo contro la pedofilia
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ai sensi del nuovo articolo 25 bis del d.p.r. 313/2002 ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 313/2002.
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico
Deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.
La richiesta va effettuata tramite il modulo già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario. Costi è gratuito
In alternativa il lavoratore può – all’atto della assunzione - rilasciare dichiarazione sotto personale responsabilità secondo il fac simile sotto riportato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________ ____________ nato/a a _________________________________(_____) il___________________ residente a ___________________(_______) in via _______________________________n____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R
445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA
Di non aver riportato a suo carico condanne per talun dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Gite scolastiche e coinvolgimento del personale della scuola
Già sull’argomento la C.M. 291/92 e la C.M. 623/1996
Il MIUR è poi intervenuto con Nota 2209 del 11/04/2012 secondo la quale le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.
Rispetto al numero degli accompagnatori, l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 precisava:
“…si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”.
La legge 23.12.2005, n. 266 art. 1, commi dal 213 al 217 ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.
L’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.
Le diarie per le missioni all'estero sono state in seguito soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.
E’ possibile però utilizzare il fondo dell’istituzione scolastica per compensare il maggiore impegno del personale.
In tema di responsabilità i giudici della Corte di Cassazione affermano che:
“l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso ”.
"…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante".
Nessuno è obbligato a tale prestazione aggiuntiva di servizio.
Le nuove norme sulla fruizione della 104
…estratto…
4. PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIù PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITà
L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM
L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 bis all’art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio.
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).
L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.
Sostituzione docenti temporaneamente assenti : NO allo sdoppiamento delle classi ( da www.sindacatosab.it )
L'U.S.R. per la Calabria, invita i Dirigenti scolastici ad attenersi alle disposizioni normative di cui al D.M. n. 131/07 e alla nota di chiarimento prot. n. 9839 dell'8/11/2010)
Nota U.S.R. per la Calabria prot. n. 3025 del 25/2/2014
Nota U.S.R. per la Calabria prot. n. 3022 del 25/2/2014
Sullo stesso argomento il MIUR:
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Elenco cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2014 su Terni (passare il mouse sul titolo). ______________________
Nulla è dato di sapere al momento sugli eventuali pensionamenti da legge 104/1992 art. 33 comma 5 di coloro che nell’anno 2011 hanno prestato assistenza a familiari in situazione di handicap o attraverso il congedo o l’assistenza dei tre giorni mensili; i soggetti interessati non hanno avuto ancora alcun tipo di notizia dall’INPS ove sono confluite le domande lavorate dalle Direzioni del lavoro.
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A proposito di visite specialistiche
La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 ha apportato modifiche al quadro normativo di riferimento.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «l'assenza è giustificata» sono sostituite dalle seguenti: «il permesso è giustificato»;
b) dopo le parole: «di attestazione» sono inserite le seguenti: «, anche in ordine all'orario,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».
Decreto legislativo 65/2001 articolo 55 septies
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica)).
CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA n. 2/2014
…in estrema sintesi:
il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
.........ORA INVECE.........- IL MIUR CHIARISCE: NON RIGUARDA IN ALCUN MODO IL PERSONALE DELLA SCUOLA (Avviso del 29/5/2014).